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Comunicato stampa

 

Il Comune vince (con risarcimento delle spese) il ricorso contro le manifestazioni in piazza

 

«La programmazione di numero 7 eventi della durata di qualche ora (e comunque con orario di fine entro le 23,30) compresi in un arco temporale tra il 24 giugno ed il 22 luglio 2017 non appaiono in grado di provocare uno "sconvolgimento" tale da permettere di far richiesta di emissione di provvedimento cautelare».

 
 

Con questa motivazione il 16 giugno 2017 il Comune di Lissone, rappresentato dall'avvocato Germano Margiotta, ha visto rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un cittadino residente in piazza Libertà che chiedeva anche a nome della famiglia la proibizione di usare mezzi di amplificazione acustica nelle manifestazioni ed eventi previsti in centro sino al 31 dicembre prossimo per «la intollerabilità delle immissioni di rumore nella loro abitazione», chiedendo anche «di essere risarciti per i danni morali e materiali subiti per effetto delle manifestazioni e delle conseguenti immissioni di rumore».

 

Il Tribunale ordinario di Monza, Sezione 2^ civile, giudice Nicola Greco, ha invece respinto il ricorso anzitutto «per difetto del requisito del periculum in mora», ovvero per il fatto che dai certificati medici prodotti non è possibile «comprovare un danno alla salute tale da poter giustificare l'accesso alla tutela di urgenza».

 

Quanto poi alla lamentata «compromissione del normale svolgimento della vita famigliare», le sette manifestazioni in programma per l'estate «non appaiono in grado di provocare uno "sconvolgimento" tale da permettere di far richiesta di emissione di provvedimento cautelare».

 

Il ricorso dunque «non può trovare accoglimento e deve essere rigettato» e anche le spese del giudizio vengono accollate a chi lo ha presentato, che viene perciò condannato «a rifonderle al Comune, liquidando a tale titolo l'importo di € 2.500,00, per compensi professionali, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie».

 

Lissone, 22 giugno 2017

 

 
 
Ultima Modifica: 31/10/2022