Attività aperte e attività sospese
in base alle disposizioni del DPCM del 3.11. 2020 e dell'Ordinanza Ministero della Salute 4.11.2020
Attività aperte
- Vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e benzinai e le altre attività di vendita individuate nell'allegato 23 del DPCM.
- Mercati aperti solo con banchi alimentari.
- Parrucchieri, barbieri e lavanderie come da indicazioni dell'allegato 24 del DCPM.
- Attività relative ai settori industriali, artigianali, edili e di servizio.
All'ingresso di tutti gli esercizi commerciali e dei locali pubblici e aperti al pubblico, deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Attività sospese
- Attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita non espressamente indicate nell'allegato 23 del DPCM.
- Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- Attività inerenti servizi alla persona (compresi gli estetisti)
- Cinema, Teatri, le Sale e i Centri scommesse e giochi ovunque siano collocati.
- Musei
- Biblioteche
- Attività sportive, svolte presso centri e circoli sportivi anche se all'aperto.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi
ed edicole;
L'elenco completo delle aperture è previsto dagli allegati 23 e 24 del DPCM.
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Ultima Modifica: 31/10/2022