ai sensi dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, comma 762 (Legge di Bilancio 2020)
► il versamento della prima rata (acconto) dell'IMU da effettuarsi entro il 16 giugno 2020, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019
► il versamento della seconda rata deve essere eseguito entro il 16 dicembre 2020 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote che saranno stabilite dal Comune di Lissone.
L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali. Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
L'IMU si applica sull'abitazione principale di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa.
L'IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, capannoni ed aree fabbricabili.
Ai fini IMU per usufruire delle "agevolazioni per abitazione principale", occorre avere la residenza e la dimora nell'appartamento acquistato. Fino a quando non si prende la residenza, l'appartamento acquistato è considerato "seconda casa" ai fini IMU.
Invece ai fini delle imposte erariali (imposta di registro e ipotecarie-catastali) per usufruire delle "agevolazioni prima casa" (pagamento delle imposte in misura ridotta), occorre prendere la residenza entro 18 mesi dall'acquisto.
Dal 2016 le abitazioni concesse in comodato ai parenti, godono della riduzione del 50% della base imponibile, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, i pagamenti dell'IMU sono dovuti con una riduzione del 25%.
Si precisa che i Comuni non hanno l'obbligo di inviare modelli precompilati a domicilio dell' Imu, che rimangono tributi in autoliquidazione. Si veda a tal proposito Nota Ifel 12/05/2013.