Abitazione principale e relative pertinenze - con riferimento alle abitazioni principali, l'aliquota si applica esclusivamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP
Immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a parenti in linea retta fino al primo grado ed affini fino al primo grado, a condizione che il parente o affine ed il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile, con applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di competenza entro il 31/12/2020: stabilendo che restano valide le dichiarazioni per uso gratuito presentate a partire dal 2013, per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2020, che la dichiarazione avrà valenza anche per gli anni successivi, fintanto che sarà prevista l'aliquota agevolata o sino ad una nuova dichiarazione in rettifica per il venir meno delle condizioni e che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine sopra indicato, il contribuente non ha diritto all'applicazione della presente aliquota;
Immobili - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori:
Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5:
Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione a imprese, a partire dal 01/07/2015, per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (nella seconda ipotesi soltanto a partire dalla data di locazione), con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano nell'ipotesi precedente, con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di competenza entro il 31/12/2020, restando valide le dichiarazioni a partire dall'anno 2016 per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2020
Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5;
Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione a imprese, a partire dal 01/07/2015, per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (nella seconda ipotesi soltanto a partire dalla data di locazione), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di competenza entro il 31/12/2020, restando valide le dichiarazioni a partire dall'anno 2016 per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2020
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133
Tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o non indicati nelle fattispecie precedenti
Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone