L'IMU si calcola sulla rendita catastale (reddito dominicale, valore venale) dell'immobile, che è un valore stabilito dal Catasto e che si trova generalmente scritto sull'atto di comprevendita (rogito) o su una visura catastale aggiornata.
Dalla rendita catastale (reddito dominicale, valore venale) si calcola la base imponibile, sulla quale si applicheranno poi le aliquote.
Le rendite catastali sono rimaste invariate, i moltiplicatori sono uguali a quelli del 2012, ad eccezione della categoria D (escluso D/5). Il moltiplicatore è un numero fissato dalla legge per calcolare la base imponibile.
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto dal 1° gennaio dell'anno di imposizione e la si moltiplica per i moltiplicatori.
Formula per calcolare la base imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore.
rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota
(N.B. a questo importo devono essere applicate le detrazioni, se previste, e deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'immobile).
Se l'importo totale annuale dell' IMU è uguale o inferiore a € 12,00 (anche arrotondato per difetto) non si deve pagare nulla e non occorre presentare il modello F24 (se per es. l'acconto è pari a € 6,00 anche arrotondato per difetto, non si deve effettuare il versamento).
I versamenti dell'imposta devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari: ogni anno il Comune può, con una apposita deliberazione, determinare i valori delle aree fabbricabili in base alla destinazione urbanistica e alla zona.
Solo gli immobili classificati nella categoria catastale D (capannoni,cinema, teatri, alberghi, ecc.) verseranno una quota allo Stato, pari al 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base, pari al 7,6 per mille.
Pari ad euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione "abitazione principale". Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione non si calcola con riferimento alla quota di possesso, bensì al numero di proprietari che utilizzano l'unità abitativa quale abitazione principale e vi dimorano abitualmente. Tale detrazione spetta anche per le pertinenze sopracitate qualora non sia stata utilizzata tutta la detrazione per l'abitazione principale.
L'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Si tratta di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità e/o l'inabitabilità devono essere accertati dall'ufficio tecnico comunale a spese del cittadino o in alternativa, lo stesso cittadino può fare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000.