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I.M.U. - Imposta municipale propria

ACCONTO E SALDO 2024

 

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.02.2024, sono state adottate le aliquote e le agevolazioni in vigore nel 2023 per quanto concerne l'Imposta municipale propria (IMU).

ai sensi dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, comma 762 (Legge di Bilancio 2020) 
 il versamento della prima rata (acconto) dell'IMU da effettuarsi entro il 17 giugno 2024.
Il versamento della prima rata è pari all'Imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione stabilite per l'anno precedente.

► il versamento della seconda rata deve essere eseguito entro il 16 dicembre 2024 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote stabilite o confermate dal Comune di Lissone per l'anno in corso.

 
CHI DEVE PAGARE L'IMU

L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali. Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L'IMU

L'IMU si applica sull'abitazione principale di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa.

L'IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, capannoni ed aree fabbricabili.

Ai fini IMU per usufruire delle "agevolazioni per abitazione principale", è necessario avere la residenza e la dimora nell'appartamento acquistato. Fino a quando non si acquisisce la residenza, l'appartamento acquistato è considerato "seconda casa" ai fini IMU.
Invece ai fini delle imposte erariali (imposta di registro e ipotecarie-catastali) per usufruire delle "agevolazioni prima casa" (pagamento delle imposte in misura ridotta), è necessario acquisire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto.

Dal 2016 le abitazioni concesse in comodato ai parenti, godono della riduzione del 50% della base imponibile, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  • il comodato deve essere fra i parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli);
  • l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso (quindi non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9);
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
  • il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
  • per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda, oltre all'abitazione principale, un solo altro immobile in tutta Italia e nel medesimo Comune;

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, i pagamenti dell'IMU sono dovuti con una riduzione del 25%.

icona Triangolo giallo attenzione

Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

 
 

 
Ultima Modifica: 21/06/2024