IMU – Imposta Municipale Propria
Imposta dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
Ai sensi dell’articolo 1 della Legge n.160/2019, comma 762 (Legge di Bilancio 2020)
► il versamento della prima rata (acconto) dell’IMU da effettuarsi entro il 17 giugno 2024.
Il versamento della prima rata è pari all’Imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione stabilite per l’anno precedente.
► il versamento della seconda rata deve essere eseguito entro il 16 dicembre 2024 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero annosulla base delle aliquote stabilite o confermate dal Comune di Lissone per l’anno in corso.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.02.2024
L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali. Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Invece ai fini delle imposte erariali (imposta di registro e ipotecarie-catastali) per usufruire delle “agevolazioni prima casa” (pagamento delle imposte in misura ridotta), è necessario acquisire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
COME SI PAGA L’IMU
L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili: fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.) ed aree fabbricabili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni, deve effettuare distinti pagamenti per ciascun Comune.
L’IMU dovrà essere pagata mediante apposito modello F24 , in banca, in posta oppure con home-banking. Per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) si dovrà pagare solo la quota riservata al Comune.
Il codice ente identificativo del Comune di Lissone da inserire nel modello F24 è E617.
Le abitazioni concesse in comodato ai parenti, godono della riduzione del 50% della base imponibile, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- il comodato deve essere fra i parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli);
- l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso (quindi non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
- per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda, oltre all’abitazione principale, un solo altro immobile in tutta Italia e nel medesimo Comune;
Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, i pagamenti dell’IMU sono dovuti con una riduzione del 25%.