Trasporti eccezionali
Art. 42 della legge Regionale n. 6/2012, in materia dei trasporti eccezionali
“Con l’art. 42 della Legge Regionale n. 6/2012, in materia dei trasporti eccezionali, si è stabilito che spetta alla Città Metropolitana di Milano e alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell’art. 10, al comma 8 dell’art. 104 e al comma 3 dell’art. 114 del D.Lgs. n. 285/1992″.
La L.R. n. 15/2017, all’art. 18, ha integrato l’art. 42 della L.R. 6/2012 e l’art. 3 bis della L.R. 9/2001 disciplinando la pubblicazione, da parte degli enti proprietari delle strade, delle cartografie o gli elenchi strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché la costituzione dell’archivio stradale regionale, ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
Pertanto in attuazione della Deliberazione di G.R. n. XI/1341 del 04/03/2019 “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 – 2° aggiornamento”, ed in attuazione della l.r. 37/2017, con cui Regione Lombardia ha provveduto all’aggiornamento delle linee guida approvate con DGR n. X/6931 del 24 luglio 2017 definendo, anche per le tipologie di veicoli e le modalità di redazione delle cartografie o elenchi strade, da pubblicare da parte degli enti proprietari, si provvede alla pubblicazione delle strade interessate dalla circolazione dei veicoli eccezionali.