Informiamo che è stato definitivamente convertito in legge in data 20/05/2014 il D.L. n. 47 del 28/03/2014 contenente misure urgenti per l'emergenza abitativa, il mercato immobiliare e l'expo 2015.
Dato che la norma prevede all'art. 5 che chiunque occupi abusivamente un alloggio non possa richiedere la residenza né ottenere l'allacciamento dei servizi pubblici (gas, luce, acqua, telefono), si rende necessario accertare, in sede di ricezione delle dichiarazioni di cambio di residenza o cambi di via, il titolo di legittimo possesso dell'alloggio o in alternativa il rilascio da parte degli interessati di un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000; in caso contrario l'istanza di residenza sarà dichiarata irricevibile o, qualora iscritti in anagrafe, dichiarata nulla con effetto retroattivo alla data della presentazione dell'istanza.
Il D.L. n. 5/2012 convertito in Legge 04/04/2012 n.35, ha disciplinato la modalità per la dichiarazione residenza per cittadini provenienti da altro Comune o dall'estero e per i cambi di abitazione all'interno del Comune stesso o per trasferimento di residenza all'estero.
Per la presentazione dell'istanza di trasferimento di residenza o di cambio di abitazione, deve essere utilizzato un apposito modulo, scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno o qui di seguito allegato, che andrà compilato, sottoscritto dall'interessato, da tutte le persone maggiorenni coinvolte nell'istanza e presentato presso l'Ufficio Anagrafe.
L'Ufficio Anagrafe, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento dell'istanza, provvederà all'iscrizione o alla variazione anagrafica richiesta, dando comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato e agli eventuali controinteressati, ai sensi della . 241/1990.
Successivamente, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, si procederà, per tutte le persone coinvolte nell'istanza, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento anagrafico per l'iscrizione o variazione e, nel caso che essi non sussistano o le dichiarazioni rese dall'interessato non corrispondano alla realtà di fatto, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R 445/2000 si verificherà la decadenza dal beneficio ottenuto che comporterà, previo invio all'interessato di avviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il ripristino della situazione anagrafica precedente (reiscrizione nel precedente Comune o ritorno al precedente indirizzo).
Nel caso di dichiarazioni mendaci in atto pubblico, il dichiarante, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, verrà segnalato all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Gli utenti saranno ricevuti durante l'orario di apertura al pubblico ma sarà necessario concordare un appuntamento tramite l'Ufficio URP (tel. 039/7397275-357)
> Dichiarazione di residenza resa direttamente allo sportello demografici: obbligatoria la presenza di tutti i componenti maggiorenni che effettuano il cambio di residenza muniti dei documenti da allegarsi all'istanza, sia in originale e sia in fotocopie; l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a compilare l'istanza da far sottoscrivere agli interessati.
> Dichiarazione di residenza precompilata da consegnare allo sportello demografici: sufficiente un solo soggetto che effettua il cambio di residenza; obbligatori sia gli originali sia le fotocopie dei documenti da allegarsi all'istanza.