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RIMOZIONE DELLA NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE 2012-2013

pupazzo che spala la neve

 
 
 
Si avvisa la cittadinanza che in caso di precipitazioni nevose occorre dare attuazioni alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 722  dell'8/11/2012 qui allegata, pertanto si rammenta l'obbligo per tutti i giorni della settimana a tutti i proprietari, amministratori di edifici privati, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili, prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e dopo la caduta della neve:

 
 
  1. di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo libero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
  2. di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata, non ostruisca gli scarichi, i pozzetti stradali e non rechi ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare o sia comunque di intralcio al movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti;
  3. di rimuovere l'eventuale strato di ghiaccio dai luoghi di passaggio o di cospargere gli stessi con opportuno materiale antisdrucciolo;
  4. di tenere sgombere, durante la fase di sgelo, le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
  5. di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
  6. di assicurarsi circa la resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti, balconi o terrazze sulla pubblica via senza il permesso dell'Ammini-strazione comunale;
  7. di rimuovere eventuali ghiaccioli, blocchi di neve o ghiaccio che si siano formati per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazze o altre sporgenze su suolo pubblico al fine di evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose;
  8. di sgomberare i tetti, balconi e davanzali prima o durante la pulizia della strada sottostante
 

I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

 
 
Ultima Modifica: 31/10/2022