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Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

ed eliminazione dei vincoli relativi

 
...immagine casa con scritta ...senza più vincoli

La Legge 23.12.1998 n. 448, Articolo 31,commi 45 e seguenti, consente ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie e di eliminare i vincoli convenzionali gravanti sugli alloggi realizzati sulle aree cedute in diritto di superficie/proprietà nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionati ai sensi dell'articolo 35 della Legge 865/71 e s.m.i.

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 13/05/2015 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 24.06.2015,  l'Amministrazione comunale ha deliberato l'avvio del procedimento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e l'eliminazione dei vincoli del diritto di proprietà.
Con la trasformazione del diritto si superficie in diritto di proprietà si diventa proprietari, in proporzione ai millesimi dell'area su cui è edificato l'immobile comprese le aree di pertinenza per cui l'alloggio potrà essere venduto/affittato con la piena disponibilità dell'area su cui insiste e a prezzo libero di mercato.

Potranno richiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i soggetti che siano proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nei Piani PEEP, già concesse in diritto di superficie.

Il vantaggio, rispetto al permanere del solo diritto di superficie, oltre che di natura patrimoniale, è comunque misurabile nel porre in vendita un alloggio su cui non grava più la scadenza della convenzione novantennale, e dunque molto più appetibile sul mercato immobiliare.

Per le aree concesse in diritto di proprietà, pur rimanendo proprietari dell'area, si potranno eliminare i vincoli per la vendita dell'alloggio prima della scadenza convenzionale.

Vincoli convenzionali

I vincoli indicati nella convenzione, stipulata dalla cooperativa o impresa edificatrice, sono validi fino alla scadenza dei 90 anni per il diritto di superficie se non si acquista la piena proprietà dell'immobile, e sono:

  1. Requisiti soggettivi: essere cittadini italiani, essere residenti o svolgere abituale attività lavorativa nei Comuni aderenti al CIMEP, non essere proprietari essi stessi o il coniuge legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nei comuni aderenti al CIMEP, non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito con finanziamento pubblico, fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore a quello determinato ai sensi della L. 457/78 e successive modifiche e integrazioni;
  2. Vincoli economici: la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi, successivamente alla prima assegnazione, è regolamentata e deve essere validata dal Comune.

La vendita degli alloggi che non hanno trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà potrà essere sempre fatta però dovranno sottostare ai vincoli suddetti.

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Dov'è l'ufficio

Palazzo Comunale, via Gramsci 21  - 4° Piano

Orario

  • lunedì   8.30 - 13.30 / 14.30 - 18.00
  • martedì, giovedì e venerdì 8.30 - 13.30
  • mercoledì 14.30 - 18.00

Telefono

039 7397217 - 446

E-mail


Dirigente di settore:  Arch. Di Sarno Giusto Salvatore

 
Ultima Modifica: 31/10/2022