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INSERIMENTO IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore, e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. 
Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti, ove possibile, interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine. 
Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

  1. garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
  2. recuperare le competenze della famiglia d'origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine, o in altro contesto familiare;
  3. laddove non fosse possibile recuperare le competenze della famiglia d'origine, favorire ed accompagnare il minore in eventuali percorsi di conoscenza ed inserimento in famiglie affidatarie, o adottive, o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia d'origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
Per inserire un minore in comunità educativa di accoglienza è obbligatorio una di queste situazioni:

  1. acquisire il consenso dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale;
  2. disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
  3. disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Per avere assistenza rivolgersi agli Assistenti sociali area minori (ESCLUSIVAMENTE su appuntamento).

 
Ultima Modifica: 31/10/2022