A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai gestori delle strutture ricettive del territorio comunale.
Descrizione
Il Comune di Lissone ha istituito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2015, l'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° aprile 2015. L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Lissone, che pernottano nelle strutture ricettive site nel territorio comunale ed è determinata per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di venti pernottamenti consecutivi.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi e almeno in lingua italiana e inglese, i propri ospiti dell'esistenza e dell'entità dell'imposta, delle esenzioni e di ogni altra informazione utile.
I gestori devono richiedere il pagamento dell'imposta, rilasciare quietanza del pagamento e versare al Comune di Lissone l'imposta di soggiorno dagli stessi incassata entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.
I gestori della struttura ricettiva sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento sull’imposta di soggiorno.
I gestori devono presentare annualmente il rendiconto di gestione previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 267/2000 per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.
Come fare
I gestori presentano al Comune di Lissone una dichiarazione online entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con riferimento al trimestre precedente utilizzando il modello predisposto dal Comune di Lissone, dove dovranno essere indicati:
- il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel corso del periodo di riferimento
- la durata della permanenza totale suddivisa tra numero di pernottamenti soggetti all'imposta e numero di pernottamenti esenti perché oltre il ventesimo (art. 4 c. 2 regolamento) ed esenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento
- il numero dei soggetti esenti e relative causali
- l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati
- il numero di soggetti che hanno rifiutato di versare l'imposta anche se dovuta e relativi dati anagrafici
I gestori devono trasmettere al Comune di Lissone le documentazioni in originale comprovanti il diritto all'esenzione nonché la dichiarazione di rifiuto del versamento entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con riferimento al trimestre precedente.
Resta ferma la possibilità di trasmettere la dichiarazione via PEC all’indirizzo pec@comunedilissone.it oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo, utilizzando il modulo presente nella sezione "Documenti" di questa pagina.
La documentazione relativa alle esenzioni è trasmessa nei tempi previsti dal regolamento contestualmente alla dichiarazione per mezzo del servizio di cui al presente sito web. Nel caso di trasmissione successiva, sempre nei tempi previsti dal regolamento, la documentazione va trasmessa via PEC all’indirizzo pec@comunedilissone.com oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta d’Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante
- Codice Identificativo Nazionale (CIN)
- eventuali autocertificazioni di esenzione, utilizzando i moduli presenti nella sezione "Documenti" di questa pagina
- eventuale elenco delle generalità dei soggetti inadempienti al pagamento dell'imposta di soggiorno
Cosa si ottiene
Adempimento obblighi strutture ricettive.
Tempi e scadenze
- Dichiarazione trimestrale: entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare
- Versamento imposta di soggiorno: entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare
- Documenti relativi a esenzioni: entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare
- Presentazione conto di gestione annuale tramite MOD. 21: entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
Costi
Il versamento deve essere effettuato mediante:
- bollettino postale sul conto corrente postale n° 47259205 intestato al Comune di Lissone / Servizio Tesoreria
- bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune di Lissone codice IBAN IT88J0760101600000047259205, con causale "Imposta di soggiorno - n° trimestre anno N - denominazione struttura ricettiva"
- presso gli sportelli della Tesoreria Comunale
Le tariffe in vigore per il 2025 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2025.
Accedi al servizio
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Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Casi Particolari
Non sono tenuti al pagamento dell'imposta:
- soggetti residenti nel Comune di Lissone
- il gestore della struttura ricettiva, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Lissone
Esenzioni da autocertificare
Per le sottoelencate tipologie di esenzione, i gestori devono far compilare il modello "Autocertificazione ai fini dell'esenzione dell'Imposta di soggiorno" predisposto dal Comune di Lissone:
- minori fino al compimento del 18° anno di età;
- gli appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- le guide turistiche professionali legalmente riconosciute il cui pernottamento è legato allo svolgimento della professione;
- gli accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l'imposta di soggiorno;
- i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione o dichiarati tali con provvedimento delle autorità statali;
- il gestore della struttura ricettiva, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Lissone;
- persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex legge 104/1992 e relativo accompagnatore.
Per quanto concerne l’esenzione a favore dei malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie della Provincia di Monza e Brianza e per coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture stesse, limitatamente a un accompagnatore per paziente o due accompagnatori in caso di paziente minore, i gestori della struttura ricettiva devono far compilare il modello "Autocertificazione ai fini dell'esenzione dell'Imposta di soggiorno - Persone soggette a terapie - Coloro che assistono degenti ricoverati".
Ulteriori informazioni
A partire dal 1° gennaio 2025, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è diventato obbligatorio per tutti i titolari di strutture ricettive e unità immobiliari destinate a locazioni brevi o finalità turistiche (art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 e decreto del Ministro del turismo del 6 giugno 2024, prot. 16726).
Il CIN è un codice univoco assegnato a ogni immobile o struttura ricettiva registrata presso la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).
Questa banca dati ha l’obiettivo di garantire la trasparenza del mercato, la tutela della concorrenza e la sicurezza del territorio, contrastando le forme di ospitalità irregolare.
Per informazioni sul CIN e assistenza nella procedura di richiesta, il Ministero del Turismo ha attivato i seguenti contatti:
Contact Center: 06.164169910, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 18:00
Email: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it e urp@ministeroturismo.gov.it
Copertura geografica
Ultimo aggiornamento: 04/04/2025, 12:02
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