A chi è rivolto
Il servizio è destinato a possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile, come ad esempio può essere il caso di due o più proprietari della stesso immobile, ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. È comunque possibile presentare una dichiarazione IMU congiunta, purché comprenda tutti i contitolari.
Descrizione
La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi alla prima dichiarazione, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Sussiste obbligo di dichiarazione IMU nei casi seguenti:
- costituzione del condominio: la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini
- locazione finanziaria per l'acquisto dell'immobile, anche se da costruire o in corso di costruzione, con contestuale stipula del contratto di leasing: è il locatario ad essere obbligato a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto stesso, essendo il locatario il soggetto passivo dell'IMU a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. La società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo.
- in caso di risoluzione anticipata o di mancato riscatto del contratto di locazione finanziaria, ad essere obbligata alla presentazione della dichiarazione IMU è la società di leasing, in quanto nuovo soggetto passivo mentre il locatario ha cessato di esserlo. In questo caso, l'onere dichiarativo IMU deve essere adempiuto entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene.
- in caso di multiproprietà: l'obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell'amministratore del condominio o della comunione.
- nell'ipotesi di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo di presentazione è a carico del coniuge assegnatario.
- per un'area fabbricabile nel caso in cui il valore dell’area sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
- per l''area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- per gli immobili che godono della riduzione o esenzione dell’imposta:
fabbricati di interesse storico o artistico;
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce;
l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU;
- per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate(Esercito, Marina, Aeronautica) alle Forze di Polizia(Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, per dichiarare l'assimilazione all'abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica (Legge 147/2013 art. 1 comma 707) e purché non siano censiti nelle categorie A/1, A/8, A/9 (D.L. 102/2013 convertito L. 124/2013).
La dichiarazione IMU deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in questo caso, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione e l’immobile rientra nella disponibilità del possessore;
La dichiarazione IMU non va invece presentata:
- quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il Modello Unico Informatico (MUI) tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Quindi nei classici casi:
di acquisto o vendita di immobili;
quando sia stata presentata dichiarazione di successione.
Come fare
La dichiarazione può essere presentata:
- Per via telematica secondo indicazioni ministeriali;
- scaricare e compilare il modello presente nella sezione "Documenti" in fondo alla pagina e inviarlo tramite una di queste modalità:
- via pec all'indirizzo pec@comunedilissone.it ;
- con raccomandata semplice, riportando la dicitura "Dichiarazione IMU anno...";
- a mano all'Ufficio Protocollo
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) per l’eventuale invio telematico della dichiarazione IMU effettuata direttamente dal contribuente attraverso i servizi di ENTRATEL o FISCONLINE dell’Agenzia delle Entrate
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si dichiara il possesso di perizia rilasciata da tecnico abilitato e/o accertamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale (in caso di immobile inagibile o inabitabile);
- Copia del contratto di comodato ad uso gratuito regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate (in caso di immobile ceduto in comodato ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
- Copia del contratto a canone concordato stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni o, in mancanza, munito dell’attestazione di conformità prevista dalla Legge;
- Copia del decreto ministeriale che definisce l'immobile di interesse storico-artistico (in caso di immobile storico)
Cosa si ottiene
Dichiarazione IMU, redatta sotto forma di documento, che riporta e rende noto all’ufficio competente tutte le modifiche intercorse nel corso dell’anno al riguardo della situazione sugli immobili posseduti.
Tempi e scadenze
La dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di acquisto o variazione
Costi
La presentazione della dichiarazione non prevede alcun pagamento.
Accedi al servizio
Per accedere al servizio
Dichiarazione telematica IMU sul sito del Ministero delle FinanzeUffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
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Vincoli
E’ principio generale che l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
Casi Particolari
Dichiarazione IMU degli enti non commerciali
La dichiarazione va inviata, per ogni anno di imposta, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.
I soggetti tenuti alla dichiarazione sono solo gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui al Decreto legislativo 30/12/1992, n.504,art.7,com.1,let.i. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono solo immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Ministero delle Finanze.
Ulteriori informazioni
Per quanto riguarda la dichiarazione IMU, essendo un modello ministeriale, è necessario attenersi a quanto richiesto dal MEF - Dipartimento delle Finanze.
Per altre informazioni consulta la pagina IMU – Imposta municipale propria
Copertura geografica
Ultimo aggiornamento: 02/12/2024, 15:55
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