Autorizzazione del Tribunale civile: per le donne divorziate o vedove da meno di 300 giorni che intendono sposarsi nuovamente prima di tale termine;
Autorizzazione del Tribunale per i minorenni: per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età;
Dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile: per sposi parenti o affini da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Cittadini stranieri
Il cittadino straniero, che intende sposarsi in Italia, dovrà presentare, unitamente all’istanza di pubblicazione, una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio Paese – Consolato o Ambasciata straniera in Italia – dal quale risulti che, giusta le leggi cui sono sottoposti, nulla osta al matrimonio ai sensi dell’art. 116 Codice Civile. Il suddetto documento deve contenere tutti i dati relativi alla persona interessata: luogo e data di nascita, esatta residenza, stato civile e generalità dei genitori.
Per la donna divorziata o vedova occorre che venga indicata sul nulla osta la data del divorzio o vedovanza unitamente al nome e cognome del precedente coniuge. Per poter procedere con le pubblicazioni occorre tuttavia che siano trascorsi almeno 300 gg dalla predetta data.
Per i paesi che non hanno sottoscritto alcuna convenzione con l’Italia, occorre la legalizzazione del documento suddetto da parte della Prefettura competente.
Per i cittadini di Austria, Germania Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia è richiesto il certificato di capacità matrimoniale in originale rilasciato dal Comune di residenza all’estero o dall’Autorità competente del proprio Paese – Consolato o Ambasciata straniera in Italia - anziché il nulla osta. Per questo documento non è richiesta né la traduzione né la legalizzazione.
ATTENZIONE: Il certificato di capacità matrimoniale e il nulla osta al matrimonio hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio. Il documento deve essere presentato in originale. Si consiglia sempre di verificare che le generalità riportate sul nulla osta o sul certificato di capacità matrimoniale con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'Anagrafe del Comune di Residenza.
Per i cittadini di Australia, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Lituania, Norvegia, Polonia, Siria, Stati Uniti d’America, Svezia o per lo straniero rifugiato che gode di protezione internazionale, occorre contattare l’Ufficio di Stato Civile per avere indicazioni in merito alla documentazione da produrre.