Richiesta iscrizione Albo Giudici popolari
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Servizio attivo
L'albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado
A chi è rivolto
Il servizio si rivolge ai cittadini residenti nel Comune di Lissone che desiderano far parte dell'albo dei giudici popolari.
Una volta inclusi nell'albo si rimane iscritti sino alla perdita dei requisiti previsti dalla legge o su richiesta di cancellazione del cittadino stesso.
Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello.
Per ogni Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello è formata una lista di giudici popolari ordinari e una di giudici popolari supplenti.
Come fare
Per fare parte dell'albo dei giudici popolari occorre presentare una richiesta al sindaco del comune di residenza. La domanda di iscrizione deve essere presentata online.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- cittadinanza italiana, residenza nel Comune e si deve godere dei diritti civili e politici
- avere un’età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- buona condotta morale
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla scuola media di primo grado per l’iscrizione alla Corte d’Assise
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore per l’iscrizione alla Corte d’Assise d’Appello
Cosa si ottiene
Iscrizione all’albo dei Giudici Popolari della Corte d’Assise e/o della Corte d’Assise d’Appello.
Tempi e scadenze
Le richieste di iscrizione vengono elaborate ogni due anni (anni dispari).
Le richieste di iscrizione devono pervenire entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno dispari.
Costi
La presentazione della domanda d'iscrizione è gratuita.
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Richiedi onlineUffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:
- l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise
- l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise d’Appello
Gli elenchi delle persone iscritte sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Successivamente, in pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto.
In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.
Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte d'Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte d'Assise o della Corte d'Assise d'Appello:
- al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
- alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.
Vincoli
Sono esclusi per legge dall'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario
- gli appartenenti a Forze Armate e alla Polizia
- i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione
Ulteriori informazioni
La cancellazione dall’albo è su richiesta dell'interessato.
La domanda di cancellazione deve essere inoltrata con le stesse modalità seguite per la domanda d'iscrizione
Copertura geografica
Tutta l’area comunale.
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