Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che hanno residenza nel Comune di Lissone, hanno celebrato matrimonio presso il Comune di Lissone o hanno il proprio matrimonio trascritto nel Comune di Lissone in quanto celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.
Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile
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Servizio attivo
Procedura di separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio, effettuata dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile
A chi è rivolto
Descrizione
Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo deve essere consensuale e concluso alla presenza di entrambi i coniugi che devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali.
In caso di divorzio devono essere trascorsi i seguenti periodi di tempo dalla separazione: per la separazione giudiziale, almeno 1 anno dalla data di comparizione in Tribunale per la separazione consensuale almeno 6 mesi dalla data di comparizione in Tribunale o dall’accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile o dalla data di accordo a seguito di negoziazione assistita.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti. La circolare 6/2015 ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non quelli avuti da altre relazioni.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale. Tuttavia, le parti potranno, concordemente, prevedere l’attribuzione di un assegno periodico di mantenimento per uno dei due coniugi.
La separazione o divorzio presso l'Ufficio di Stato Civile prevede la sottoscrizione di due atti in due momenti diversi, a distanza di almeno 30 giorni l’uno dall’altro, ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell’accordo stipulato. Saranno quindi necessari due appuntamenti ai quali entrambi i coniugi dovranno essere presenti. La mancata comparizione nel giorno e orario concordati varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Non è prevista la possibilità di delegare o farsi rappresentare tramite procura. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.
Come fare
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Entrambi i moduli possono essere:
- consegnati all'ufficio di stato civile, previo appuntamento
- trasmessi congiuntamente via e-mail all'indirizzo statocivile@comune.lissone.mb.it
Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
FASE ISTRUTTORIA
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi, o inviare i moduli via e-mail, all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di stato civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
REDAZIONE DELL'ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi insieme, nel giorno prestabilito, all'ufficio di stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Durante il primo appuntamento, verrà fissata la data della conferma dello stesso, non prima che siano trascorsi almeno 30 giorni. La data della conferma inserita nell'atto di accordo non può essere modificata, per nessun motivo o esigenza.
CONFERMA DELL'ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio di stato civile, entrambi i coniugi devono presentarsi insieme per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione di entrambi o uno solo dei due coniugi, equivale alla mancata conferma dell'accordo. L'Ufficiale dello Stato Civile redige un atto di non comparizione e il primo accordo non avrà alcun valore. Sarà necessario ripetere, eventualmente, tutta la procedura.
In caso di conferma invece, la data di decorrenza della separazione o divorzio sarà quella della sottoscrizione dell'accordo durante il primo appuntamento.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.
Cosa serve
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati, scaricabile nella sezione "Documenti" di questa pagina.
- Documento di identità di entrambi in corso di validità
Cosa si ottiene
Con la firma dell'accordo si ottiene:
- la separazione
- il divorzio
- la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.
La richiesta di separazione consensuale e di divorzio sono due procedure distinte; in prima istanza deve essere richiesta la separazione consensuale; successivamente, con ulteriore e distinta procedura, la definitiva cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.
Tempi e scadenze
La procedura di separazione consensuale avviene in due fasi:
- accordo, sottoscritto dinanzi l’ufficiale di Stato civile;
- conferma, a partire dal 31° giorno successivo all’accordo, ed entro il termine di 6 mesi dallo stesso, pena la decadenza della procedura.
Trascorsi almeno 6 mesi dalla separazione (1 anno in caso di separazione giudiziale), è possibile avviare la procedura di divorzio, ugualmente divisa in due fasi:
- accordo, sottoscritto dinanzi l’ufficiale di Stato civile;
conferma, a partire dal 31° giorno successivo all’accordo, ed entro il termine di 6 mesi dallo stesso, pena la decadenza della procedura.
Costi
Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto il giorno della sottoscrizione dell’accordo mediante POS.
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Ultimo aggiornamento: 27/03/2025, 13:30
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