Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo non inferiore a un anno ha la facoltà di presentare la dichiarazione di trasferimento all’estero per sé e per eventuali familiari su cui esercita la potestà o la tutela al comune di residenza, tenendo presente che, ai sensi della L. n. 470/88, egli ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione all’AIRE entro 90 giorni dall’espatrio al Consolato italiano competente per territorio che poi provvede ad inoltrare la comunicazione di iscrizione AIRE (Modello Cons 01) al Comune di ultima residenza in Italia. Solo al ricevimento di tale comunicazione consolare, l’Ufficio Anagrafe del Comune competente provvede a iscrivere all’AIRE la o le persone interessate, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione di trasferimento all’estero all’Ufficio Anagrafe.
Al momento del trasferimento all'estero, l’iscrizione all’A.I.R.E. costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti (diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili).
Se entro un anno dalla presentazione della dichiarazione di cui sopra non perviene dal Consolato alcuna comunicazione relativa all’interessato, si procede alla cancellazione per irreperibilità dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
In assenza della presentazione della dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero, qualora pervenga all’Anagrafe il Modello Cons. 01 per un cittadino italiano residente, si procede alla sua iscrizione all’AIRE per espatrio, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda al Consolato.
Il cittadino straniero che si trasferisce stabilmente in un altro paese deve presentare formale dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero all’ufficio anagrafe del Comune di residenza e a seguito di ciò viene cancellato dall’ANPR.